Onorevoli Colleghi! - Nella XIV legislatura è iniziato l'iter parlamentare del disegno di legge governativo (atto Camera n. 5085) presentato conseguentemente all'approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno. Tale iter non ha avuto conclusione e per tale ragione ripresentiamo, nella attuale legislatura, il testo integrale della relazione e degli articoli:

      « Il disegno di legge modifica la legge 22 novembre 1988, n. 516, e si compone di due articoli.
      L'articolo 1 approva l'intesa firmata il 23 aprile 2004 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, recepita con legge 22 novembre 1988, n. 516.
      L'articolo 2 sostituisce l'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, consentendo il riconoscimento, secondo i criteri dettati dagli articoli 3 e 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, della laurea in teologia e del diploma in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica. Le università rilasciano il titolo di primo livello - laurea - al termine di corsi di durata triennale, ed il titolo di secondo livello - laurea specialistica - al termine di corsi di cinque anni. L'Istituto avventista di cultura biblica è tenuto quindi a rispettare le tipologie previste dall'ordinamento italiano per i citati titoli.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, ed il Presidente dell'Unione italiana delle Chiese cristiane

 

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avventiste del 7o giorno, Pastore Lucio Altin, hanno firmato il 23 aprile 2004 un'intesa modificativa dell'articolo 12 dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed
 

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approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, al fine di consentire il riconoscimento non soltanto del diploma in teologia e in cultura biblica rilasciato dall'Istituto avventista di cultura biblica "Villa Aurora" di Firenze, com'è ora consentito, ma anche il riconoscimento della laurea in teologia che prevede una durata di cinque anni.
      Il Presidente dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno ha chiesto, nel settembre del 1999, la revisione dell'articolo 12 dell'intesa del 1986, ai sensi dell'articolo 37 della stessa intesa, nel quale si prevede la possibilità di sottoporre a nuovo esame la disposizione dell'articolo 12, su richiesta dell'Unione stessa.
      Il testo dell'intesa è stato predisposto dalla Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, integrata per l'occasione dai rappresentanti dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno.
      È stato acquisito, nel dicembre del 2000, il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, confermato di recente dal rappresentante dell'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose.
      È stato inoltre acquisito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa.
      Le trattative sono iniziate nel luglio del 2000 e si sono concluse con la sigla del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 16 gennaio 2001.
      Il Consiglio dei ministri ha espresso il proprio assenso alla firma dell'intesa il 14 febbraio 2003.
      Il disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato».
 

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